Intelligenza Artificiale e Diritto d’Autore: la nuova legge italiana e il coordinamento con l’AI Act
Con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, l’Italia è diventata il primo Stato membro dell’Unione Europea a dotarsi di una legge quadro organica in materia di intelligenza artificiale. Il provvedimento non intende sostituire il Regolamento europeo 2024/1689 (noto come AI Act), bensì affiancarlo e integrarlo, assicurando piena coerenza con il quadro normativo dell’Unione. Articolata in ventotto disposizioni, la legge enuncia principi cardine quali trasparenza, proporzionalità, sicurezza e controllo umano, promuovendo un utilizzo dell’IA «corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica». Al contempo, istituisce meccanismi nazionali di coordinamento e prevede deleghe al Governo per l’adozione di decreti attuativi in settori strategici.
Tra le innovazioni più rilevanti spiccano quelle concernenti il rapporto tra IA e diritto d’autore. La legge chiarisce il criterio di originalità umana ai fini della protezione delle opere creative e disciplina l’utilizzo di opere protette per l’addestramento dei modelli di IA, in raccordo con la normativa europea sul copyright. In questo articolo verrà esaminato nel dettaglio l’impatto di questa riforma sul diritto d’autore e sul rapporto tra IA e creatività, nonché il suo coordinamento con l’AI Act.

Opere create con IA e tutela autorale: la centralità dell’autore umano
La modifica più significativa introdotta dalla legge riguarda l’articolo 1 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). Il testo novellato specifica ora che sono protette «le opere dell’ingegno umano di carattere creativo». L’inserimento di questo aggettivo sancisce in modo inequivocabile che la tutela autorale spetta esclusivamente alle creazioni frutto dell’intelletto e della sensibilità di una persona fisica. Un sistema di intelligenza artificiale, in quanto tale, non può essere considerato autore.
Ciò non significa, tuttavia, che le opere realizzate con l’ausilio di strumenti di IA siano escluse dalla protezione. La norma precisa, infatti, che la tutela si estende anche a tali opere, purché rappresentino il risultato del lavoro intellettuale dell’autore. In altri termini, quando un essere umano apporta un contributo creativo determinante nel processo di generazione, l’opera – per così dire “ibrida” – può comunque godere della protezione del diritto d’autore. La legge adotta dunque un approccio dichiaratamente antropocentrico: l’IA è considerata un mero strumento, per quanto sofisticato, al servizio dell’autore umano.
Questa precisazione normativa fa chiarezza in un dibattito non ancora definito. Viene confermata la centralità dell’autore umano, tracciando un confine netto tra creatività umana e produzione algoritmica. Un contenuto generato in piena autonomia da un algoritmo, senza alcun intervento creativo dell’uomo, resta escluso dalla protezione. Al contrario, il lavoro di artisti e creatori che impiegano strumenti di IA per sviluppare o rifinire le proprie idee rimane tutelato. La norma offre così certezza giuridica: impedisce, ad esempio, che si rivendichi il copyright su opere interamente prodotte da sistemi automatici, preservandone di fatto la natura di beni di pubblico dominio.
Restano peraltro aperte alcune questioni interpretative destinate ad alimentare il dibattito negli anni a venire. Quale livello minimo di «apporto umano» è necessario per rivendicare la paternità di un’opera generata con l’ausilio dell’IA? È sufficiente un prompt ben congegnato, oppure occorre un’elaborazione creativa sostanziale sull’output prodotto dal sistema? Saranno verosimilmente i tribunali a dover definire questa soglia attraverso la propria elaborazione giurisprudenziale.
A questo proposito, l’analisi delle pronunce rese in diverse giurisdizioni offre alcune prime indicazioni. Il trend emergente suggerisce che il mero prompt, per quanto elaborato, difficilmente sarà ritenuto sufficiente a fondare la paternità dell’opera: esso trasmette un’idea o un’istruzione, ma non conferisce all’utente un reale controllo sul modo in cui l’algoritmo tradurrà tale idea in forma espressiva. Nei casi in cui i giudici hanno riconosciuto la tutela autorale, l’utente aveva compiuto operazioni ulteriori rispetto alla semplice digitazione di un comando: regolazione di parametri tecnici, selezione tra più risultati generati, interventi di modifica e rielaborazione sull’output finale. La soglia del «lavoro intellettuale dell’autore» richiesta dal novellato art. 1 sembra dunque collocarsi nel punto in cui l’IA viene effettivamente utilizzata come strumento al servizio di una visione creativa umana, e non come generatore autonomo di contenuti. Non basta chiedere: occorre creare e plasmare.
Addestramento dell’IA e Text and Data Mining: nuove eccezioni e limiti
Oltre al tema della paternità delle opere, la legge interviene su un altro snodo cruciale del rapporto tra IA e diritto d’autore: l’utilizzo di opere protette per l’addestramento dei modelli. A tal fine è stato introdotto il nuovo articolo 70-septies nella L. 633/1941, che disciplina le attività di Text and Data Mining (TDM) mediante sistemi di intelligenza artificiale.
In sintesi, la norma consente la riproduzione e l’estrazione di opere o altri materiali da reti e banche dati – purché vi si abbia legittimo accesso – al fine di addestrare algoritmi di IA, inclusa l’IA generativa. Si tratta di un’esplicita estensione al contesto dell’intelligenza artificiale delle eccezioni di TDM già previste nell’ordinamento dell’Unione.
Tale facoltà non è tuttavia priva di condizioni. L’art. 70-septies rinvia ai limiti stabiliti dagli artt. 70-ter e 70-quater della legge d’autore, che recepiscono la Direttiva UE 2019/790 sul copyright digitale. In concreto, l’addestramento di modelli attraverso TDM è consentito soltanto se l’accesso alle fonti è legittimo – ad esempio in forza di un abbonamento, di una licenza o di altro titolo idoneo – e se i titolari dei diritti non abbiano espressamente riservato l’utilizzo delle proprie opere a tali fini, avvalendosi del cosiddetto meccanismo di opt-out.
Creatori ed editori mantengono dunque la facoltà di escludere i propri contenuti dall’essere «minati» dalle IA, e in ogni caso non è consentito utilizzare materiali ottenuti in modo illecito. La disposizione mira a contemperare la spinta innovativa dell’intelligenza artificiale con la doverosa tutela degli autori e degli editori, i cui contenuti costituiscono spesso la materia prima per l’addestramento dei sistemi di IA generativa.
In parallelo, la legge introduce misure di tutela penale per prevenire abusi. Viene inserita tra i reati l’ipotesi di «riproduzione o estrazione illecita di dati tutelati dal diritto d’autore tramite IA» (nuova lettera a-ter al primo comma dell’art. 171 LDA). Si tratta di una fattispecie criminosa volta a sanzionare chi svolga attività di TDM o estrazione di contenuti protetti senza rispettare i limiti e le eccezioni di legge – attingendo, ad esempio, a banche dati protette senza autorizzazione o ignorando l’opt-out esercitato dal titolare. In sostanza, dopo aver delineato il perimetro di ciò che è lecito ai fini dell’addestramento delle IA, il legislatore chiarisce che operare al di fuori di quei confini integra un reato.
Coordinamento con il Regolamento europeo AI Act
Sin dalla formulazione dell’articolo 1, la Legge 132/2025 dichiara esplicitamente che le sue disposizioni vanno interpretate e applicate in conformità all’AI Act. L’intento del legislatore italiano è che la normativa nazionale si ponga in linea di continuità con quella europea, senza duplicarla. La legge colma – in parte – gli spazi lasciati alla discrezionalità degli Stati membri e declina i principi generali dell’Unione nel contesto nazionale – prevedendo, ad esempio, autorità nazionali competenti, sanzioni e procedure – ma evita di imporre obblighi ulteriori rispetto all’AI Act.
Il coordinamento con l’AI Act si sostanzia anche nell’allineamento ai principi e alle definizioni chiave: la legge recepisce il linguaggio e gli obiettivi del regolamento europeo – approccio basato sul rischio, trasparenza degli algoritmi, tutela dei diritti fondamentali – così da favorire un’applicazione uniforme in ambito nazionale ed europeo. Sono individuate le autorità nazionali chiamate a cooperare nell’attuazione dell’AI Act – AgID, Garante per la protezione dei dati personali, Agcom – coordinate da un Comitato ad hoc istituito presso la Presidenza del Consiglio. Vengono inoltre delineati meccanismi interni di controllo e sorveglianza destinati a completare il quadro sanzionatorio che il regolamento UE rimette in parte alle scelte nazionali.
Va osservato che la legge nazionale è stata emanata prima della piena entrata in vigore dell’AI Act europeo, anticipandone alcuni aspetti. L’effettivo grado di integrazione e l’impatto pratico potranno essere compiutamente valutati soltanto con l’adozione dei decreti attuativi e man mano che il Regolamento UE dispiegherà i propri effetti. Al momento emergono certamente profili di continuità tra la disciplina italiana e quella europea, ma non si escludono zone di incertezza interpretativa che richiederanno aggiustamenti.
Deleghe al Governo
La legge contiene ampie deleghe legislative che impegnano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, decreti legislativi su aspetti cruciali ancora in evoluzione. Tra i temi indicati per la normazione secondaria figurano: la disciplina dettagliata della responsabilità penale e civile per danni da IA; le misure di sicurezza obbligatorie nella progettazione, produzione e uso professionale di sistemi di IA; le modalità di utilizzo dell’IA nelle indagini penali e nel processo. Tali deleghe evidenziano che il quadro normativo è in divenire: il legislatore ha tracciato i principi, ma molto dipenderà dai decreti attuativi futuri.
Conclusioni
La Legge 132/2025 rappresenta un intervento normativo significativo, che fa dell’Italia il primo Stato membro dell’Unione Europea a dotarsi di una legge nazionale organica in materia di intelligenza artificiale. Tale primato, di per sé apprezzabile, non deve tuttavia indurre a sopravvalutare la portata innovativa del provvedimento. Sul piano sostanziale, la legge si muove lungo direttrici già tracciate: recepisce i principi dell’AI Act europeo, che entrerà progressivamente in vigore, e – almeno per quanto concerne il diritto d’autore – codifica orientamenti interpretativi ai quali dottrina e giurisprudenza erano già pervenuti. La centralità dell’autore umano, ad esempio, non costituisce una novità assoluta, ma la positivizzazione di un principio implicito nel sistema.
Il merito principale della legge risiede dunque nella chiarezza normativa che essa apporta. In un ambito caratterizzato da rapida evoluzione tecnologica e incertezza giuridica, disporre di un testo che espliciti i principi fondamentali offre agli operatori un riferimento più solido per orientare le proprie condotte. La certezza del diritto, in questo campo, ha un valore che non va sottostimato.
Resta il fatto che molto del contenuto effettivo della disciplina è demandato ai decreti attuativi che il Governo dovrà adottare nei prossimi mesi. Temi cruciali attendono ancora una regolamentazione di dettaglio. La legge, in questo senso, traccia una cornice di principi lasciando alla normazione secondaria il compito di riempirla.
In definitiva, la Legge 132/2025 va valutata come un utile strumento di consolidamento e chiarificazione normativa, più che come una svolta epocale. Il suo valore risiede nell’aver anticipato, a livello nazionale, l’attuazione dei principi europei e nell’aver offerto un quadro di riferimento in attesa della piena operatività dell’AI Act. L’efficacia concreta di questo intervento dipenderà dalla qualità dei decreti delegati e dalla capacità delle istituzioni di accompagnare operatori e cittadini nella transizione verso un uso responsabile dell’intelligenza artificiale.
Avv. Cristiano Cominotto
Dott. Gabriele Giovagnoli
