Rassegna stampa
Fanpage intervista l’Avv. Cristiano Cominotto sui diritti dei lavoratori durante l’emergenza caldo
La testata giornalistica Fanpage.it ha intervistato l’Avv. Cristiano Cominotto, Founder e Managing Partner di A.L. AdvaLux, in merito a un tema tornato di stretta attualità con le ondate di calore che stanno interessando l’Italia: quali tutele imprese e datori di lavoro devono garantire ai lavoratori quando le temperature raggiungono livelli eccezionali, soprattutto per chi opera all’aperto.
Nell’intervista l’Avv. Cominotto chiarisce anzitutto che in Italia non esiste una disciplina organica dedicata all'”emergenza caldo”: il quadro di riferimento per le imprese nasce dall’incrocio di più fonti, tra cui gli obblighi generali di sicurezza del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall’art. 2087 del Codice civile, le linee guida nazionali e regionali sul rischio da calore e le ordinanze contingibili e urgenti delle Regioni. Il punto di partenza, sottolinea, è il documento di valutazione dei rischi (DVR): l’art. 28 del Testo Unico impone di valutare anche il rischio da microclima e da esposizione alla radiazione solare e, quando una misura emerge come necessaria, questa entra a far parte degli obblighi datoriali, la cui omissione espone l’azienda a responsabilità civile e penale.
Sul piano operativo, l’avvocato osserva come le misure di prevenzione abbiano ormai un contenuto minimo riconoscibile in presenza di rischio medio-alto: rimodulazione degli orari per evitare le fasce più calde, pause in luoghi freschi o ombreggiati, accesso costante ad acqua potabile, indumenti leggeri e dispositivi di protezione adeguati, formazione sui segni dello stress termico e sorveglianza sanitaria mirata sui lavoratori più vulnerabili. Sul versante sanitario, ricorda, ogni estate è operativo il Piano nazionale di prevenzione degli effetti del caldo del Ministero della Salute.
A queste misure si aggiunge l’intervento delle Regioni, che per l’estate 2026 hanno adottato ordinanze volte a limitare il lavoro all’aperto nella fascia 12:30-16:00 nei giorni e nelle aree a rischio “alto”, in particolare in agricoltura, edilizia, cave, logistica e, in diversi casi, per i rider. La violazione di tali provvedimenti, evidenzia l’Avv. Cominotto, può integrare il reato di cui all’art. 650 del Codice penale. Sospendere o ridurre l’attività non significa però lasciare i lavoratori senza reddito: è possibile ricorrere alla cassa integrazione con la causale “eventi meteo”, di norma quando la temperatura reale o percepita supera i 35°C, mentre il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 giugno 2026 — in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — reintroduce l’accesso in deroga agli ammortizzatori sociali per le ondate di calore eccezionali.
Quanto ai diritti del singolo, l’Avv. Cominotto chiarisce che il lavoratore che si trovi in una situazione di rischio può legittimamente rifiutare la prestazione, fermo restando l’accertamento dell’effettiva sussistenza del pericolo, e può segnalare la violazione dei protocolli all’Ispettorato del Lavoro o al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In conclusione, l’avvocato valorizza il ruolo crescente della contrattazione collettiva: le ordinanze regionali non sostituiscono gli obblighi di legge e la strada più solida resta integrare stabilmente il rischio da calore nel DVR, traducendolo in procedure e regolamenti interni.
A.L. AdvaLux assiste imprese, dirigenti e professionisti nelle materie del Diritto del Lavoro e della tutela dei dirigenti.
